Decertificazione, certificati e autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di una completa decertificazione del rapporto tra la Pubblica amministrazione e cittadini, sono entrate in vigore le modifiche – introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183-  alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si informano gli utenti che abbiano necessità di richiedere un certificato alla nostra Università che:

  • le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  l’Università non può più richiedere né accettare dai suoi utenti certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi. La richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio;
  • i certificati rilasciati dall’Università devono riportare, a pena di nullità, la frase: ” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d’ufficio;
  • nei rapporti con l’Università, gli studenti, i dipendenti e gli utenti esterni devono ricorrere all’autocertificazione, ossia alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000);

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione  possono essere dichiarati soltanto i dati espressamente previsti dalla legge ed elencati dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (es. residenza, stato di famiglia, titolo di studio..).

Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere dichiarati dati, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato abbia diretta conoscenza e che non rientrano tra quelli che ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000 possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (precedenti esperienze lavorative, conformità all’originale di pubblicazioni scientifiche).
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Gli uffici dell’Università provvedono ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati ad essi autocertificati dagli utenti. A tale proposito, si rammentano le conseguenze penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

  • l’Università, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dall’articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, ha adottato misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
  • La responsabilità per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti compete ai Servizi/Uffici che gestiscono i dati negli ambiti di rispettiva competenza, ossia:
    1) per i dati relativi agli studenti, a seconda della tipologia di utente (studente, dottorando di ricerca, specializzando, ecc.) e della natura del dato: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio Servizi generali agli Studenti, Servizio Ricerca, Servizio Sanità, Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale;
    2) per i dati relativi al personale docente: Servizio Gestione Personale Docente, Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale, Servizio Organizzazione e Innovazione, Servizio Sanità;
    3) per i dati relativi al personale tecnico amministrativo: Servizio Organizzazione e Innovazione; Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale.
  • le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
  • le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
    L’Università degli Studi di Pavia rende disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di pubblici servizi, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, l’accesso diretto e gratuito per via telematica ai dati di carriera dei propri studenti e laureati, nonché la visualizzazione dei dati di carriera in modalità on-line tramite la banca dati “ESSE3 PA”.

Link utili:

RICHIESTA DI CERTIFICATI
AUTOCERTIFICAZIONE
CONVENZIONE APERTA ESSE3 PA

Per qualsiasi informazione scrivere urp@unipv.it